DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA’ GARANTIO DURANTE IL PERIODO DELL’EMERGENZA COVID-19

 

di Consolata Santino *

Emergenza Coronavirus

Il diritto alla bigenitorialità non viene limitato dalle recenti misure del Governo per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19.

La pandemia nota con il nome di “Coronavirus” sta sconvolgendo la vita di molte persone in tutto il mondo. In Italia, specie in Lombardia e in Emilia Romagna è diventato insostenibile per il sistema sanitario nazionale fronteggiare l’elevato numero di pazienti affetti da Covid-19. E mentre negli ospedali i medici combattono una guerra che non ha precedenti nella storia, la pandemia impatta nella vita quotidiana di molte famiglie – il  dolore per le perdite subite, le difficoltà nella riorganizzazione degli spazi di vita, l’isolamento – e pone interrogativi sulla liceità o meno di alcuni comportamenti fino a ieri facenti parte della nostra routine quotidiana, come può essere per un genitore separato prendersi cura dei propri figli rispettando quanto stabilito dal provvedimento di un giudice.

Il DPCM del 22 marzo 2020

Con il DPCM 22 marzo 2020 il Presidente del Consiglio ha introdotto in Italia ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. L’art. 1 del menzionato Decreto stabilisce alla lett. b) che è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

Il diritto alla bigenitorialità viene garantito anche in periodo Covid-19

Molti padri e molte madri separate in questi giorni si stanno domandando se il  “divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano” possa comprimere il diritto dei propri figli alla bigenitorialità, a frequentare entrambi i genitori in base agli accordi contenuti nel provvedimento del giudice, un diritto di rango costituzionale.   Difatti, in situazioni emergenziali come quella che stiamo vivendo, il Governo può emettere provvedimenti in grado di comprimere diritti quale appunto, la libertà di circolazione, il diritto alla privacy e la libertà di iniziativa economica per tutelare un diritto gerarchicamente sovraordinato, quello previsto dall’art. 32 della Carta Costituzionale: i diritto alla salute.

Tuttavia, è lo stesso articolo 1 del Decreto ad introdurre l’eccezione delle “comprovate esigenze di assoluta urgenza”.

La domanda che in molti si sono posti è: il bisogno di un bambino di frequentare entrambi i genitori può essere inquadrato nell’ambito di questa eccezione? La risposta è affermativa ed è stato lo stesso Ministero il 26 marzo 2020 a confermarlo introducendo all’interno del modulo di autodichiarazione la possibilità di spostarsi per  eseguire gli obblighi di affidamento dei minori.

I genitori separati, quindi, anche a seguito dell’emanazione del DPCM del 22 marzo 2020 potranno continuare a frequentare i propri figli in base ai turni di cura stabiliti nel provvedimento giudiziario. Il covid-19 non blocca il diritto alla bigenitorialità dei figli.

Tra l’altro, sul sito del Ministero, nella pagina dedicata alle FAQ per l’emergenza sanitaria, l’8 marzo 2020 si leggeva che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio». Quindi, il diritto alla bigenitorialità non veniva limitato dai provvedimenti ministeriali dell’8 marzo 2020, rientrando nelle “situazioni di necessità” ivi previste e non è limitato neanche anche oggi, a seguito dell’emanazione del DPCM 22 marzo 2020.

Occorre però considerare che se da un lato è vero che nessun provvedimento ministeriale ad oggi sta limitando il diritto di visita dei bambini figli di genitori separati, dall’altro è importante che ogni genitore valuti il rischio di contagio cui potrebbero esporre i propri figli in considerazione dei contatti sociali avuti negli ultimi quindici giorni.

In conclusione…

Il limite alla circolazione non comprime il diritto alla bigenitorialità, i geniotiri potranno spostarsi attraversando i confini delle città senza alcun problema, portando con sé il provvedimento giudiziario che regola i turni di cura e l’ultimo modulo di autodichiarazione. Tale punto d’arrivo non deve esimere i genitori dal prendere delle precauzioni a tutela della salute dei propri figli, soprattutto se svolgono professioni di tipo sanitario e sono a stretto contatto con malati di covid-19.  I genitori di comune accordo potranno modificare temporaneamente le abitudini di vita dei propri figli e le giornate di frequentazione per tutelare  la loro salute. In questo periodo di emergenza è molto importante mantenere la più attiva collaborazione tra genitori separati. In caso di difficoltà a raggiungere tali accordi temporanei è sempre possibile rivolgersi ad un mediatore familiare o chiedere il supporto di un coordinatore genitoriale.

Consolata Santino

Mediatrice familiare e consulente legale

www.studiosantino.it